L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33/E del 5 febbraio 2008 ha negato ai Comuni la possibilità di usufruire della detrazione del 55% introdotta dalla Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall'ultima legge finanziaria.
La risoluzione risponde a un’istanza di interpello presentata dal dirigente del servizio contabilità economica di un ente locale per sapere se il suo Comune può usufruire della detrazione, se questa è valida indipendentemente dalla natura, commerciale o istituzionale, dell'attività svolta nell'edificio da ristrutturare e se la detrazione può essere calcolata su imposte diverse dall'Ires.
La risposta negativa dell’Agenzia si fonda sulla considerazione che l'incentivo per il risparmio energetico non è un credito d'imposta, ma una detrazione dalle imposte sul reddito quantificata nella misura del 55% delle spese sostenute per effettuare lavori di ristrutturazione che rendano case e uffici più verdi, ossia maggiormente eco-compatibili. Per godere del beneficio risulta quindi indispensabile avere capienza d'imposta e, di conseguenza, essere un soggetto passivo Irpef o Ires.
In base al TUIR, però, i Comuni, così come gli organi e le amministrazioni dello Stato, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni, non sono tenuti al pagamento dell'imposta. Un'esenzione che prescinde dalla natura delle attività concretamente esercitate dall'ente pubblico, siano esse di carattere commerciale o più propriamente istituzionale.