Katia Maino, Nucleo Operativo Cerl
Il Decreto Cacer del gennaio 2024, emanato dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, completa il recepimento delle Direttive europee dedicate alle Comunità Energetiche, dando vita all’autoconsumo diffuso, il meccanismo attraverso il quale cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, religiosi e del terzo settore possono contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se non hanno la possibilità di installare impianti.
Fra le forme di autoconsumo la Comunità energetica rinnovabile (Cer) è indubbiamente la più nota e quella su cui si punta maggiormente l’attenzione. Tuttavia, è anche la più complessa da costituire, essendo un soggetto giuridico. In questo intervento del Dossier “Il decreto Cacer in breve” indicherò i primi passi necessari per la costituzione di una Cer.
Le prime verifiche da effettuare per la costituzione di una Cer, sono l’analisi dei profili di consumo degli interessati - i soggetti devono essere minimo due e con utenze sottese alla stessa cabina primaria - e la verifica della fattibilità tecnica degli spazi a disposizione per l’installazione degli impianti, dando precedenza - in caso di più opzioni installative a disposizione - alle aree libere da vincoli architettonici e ambientali, con migliore esposizione e “collegabili” ai profili di autoconsumo fisico più alti, ottimizzando la sostenibilità dell’intervento e assicurando un più veloce rientro dell’investimento per la realizzazione degli impianti.
In parallelo, attraverso la pubblicazione della manifestazione di interesse e la ricognizione della disponibilità degli aderenti (produttori, prosumer e clienti finali) e alla tipologia degli stessi (enti territoriali, enti religiosi, PMI, persone fisiche, associazioni, …), avendo inquadrato gli obbiettivi economici, ambientali e sociali della configurazione, sarà possibile “definire” la forma giuridica più idonea e con migliore dettaglio, la potenza degli impianti nella futura disponibilità della Cer.
Prima dell’installazione degli impianti, è necessario aver ottenuto e accettato il preventivo di connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale, il cui rilascio è in capo al Gestore di Rete competente. Per la richiesta, oltre ai dati di localizzazione e titolarità dell’impianto, è necessario allegare lo schema elettrico unifilare dello stesso, quindi, averne fatto dimensionare gli elementi costitutivi e la potenza da un tecnico abilitato; in seguito, a istruttoria edilizia completata, il cui iter dipende dalla tipologia dell’impianto e dall’area di progetto, è possibile dare avvio ai lavori di installazione.
Per impianti o sezioni di impianto con potenze nominali complessive al termine dell’intervento non superiori ai 200kW, previsti sulla copertura di edifici o manufatti fuori terra non vincolati e per i quali non sono previsti atti di assenso, ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo, è previsto un iter di connessione ed edilizio semplificato e unificato.
Il Modello Unico sostituisce tutti gli adempimenti per la connessione verso i Comuni, le Regioni, il GSE, Terna. L’interfaccia è il Gestore di Rete al quale, tramite portale, va inoltrato il Modello Unico compilato. Grazie all’iter semplificato il Gestore di Rete accede al sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (Gaudi: qui una guida esaustiva del sistema https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/gaudi) di Terna per adempiere alle attività di caricamento dell’anagrafica dell’impianto e acquisire il codice identificativo dell’impianto censimp per conto del Produttore. Diversamente la registrazione deve essere espletata autonomamente ed è necessaria per la registrazione degli impianti della configurazione nell’area Clienti del GSE.
Per procedere con la richiesta del contributo PNRR, la Cer deve essere costituita e gli impianti autorizzati. La richiesta deve essere inoltrata al GSE prima dell’inizio dei lavori.
Anche per la richiesta del contributo in conto esercizio si procede attraverso l’area clienti del portale del GSE, questa volta dopo aver realizzato gli impianti ed a seguito della richiesta di allaccio alla rete elettrica al Gestore di Rete.