SEZIONE: AMBIENTE, ENERGIA
Dossier AnciLab e Cerl

Il Decreto Cacer in breve - Le configurazioni di autoconsumo incentivate

17 Giugno 2024
 

Maria Elena Proietti, Nucleo Operativo Cerl

 

A gennaio 2024 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Cacer che definisce e regola a livello nazionale il sistema di incentivazione a sostegno dell’autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili, ovvero quel meccanismo attraverso il quale semplici cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e altri soggetti del territorio possono contribuire a produrre ed autoconsumare l’energia rinnovabile immessa in rete, anche nel caso in cui non abbiano la possibilità di installare degli impianti direttamente connessi alle proprie utenze di consumo.
Ciò è possibile grazie al modello virtuale per cui l’autoconsumo non è fisico ma avviene tramite l’utilizzo della rete di distribuzione esistente.

In questo Intervento della mini-serie curata dal Nucleo Operativo CERL di Aria SpA – Regione Lombardia, In collaborazione con AnciLab, vi parlerò in particolare delle tre configurazioni di autoconsumo diffuso incentivate dal Decreto Cacer.

La prima e più semplice delle configurazioni Cacer è quella dell’autoconsumatore individuale “a distanza". Tale configurazione prevede un unico cliente finale che condivide l'energia rinnovabile in eccesso prodotta dagli impianti di sua proprietà o nella sua piena disponibilità per autoconsumarla virtualmente in uno o più punti di prelievo di cui è titolare, purché afferenti alla medesima cabina primaria. La configurazione minima deve dunque prevedere almeno due punti di connessione: uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Si pensi, per esempio, al caso di un Comune, titolare di due utenze di consumo: quella degli uffici comunali e quella di una scuola dotata di un impianto fotovoltaico, entrambe afferenti alla medesima cabina primaria. In una configurazione di autoconsumo a distanza, se l’impianto fotovoltaico della scuola produce più energia rinnovabile di quella autoconsumata fisicamente dallo stesso edificio scolastico, l’energia in eccesso e immessa in rete e, oltre a essere venduta al mercato o al GSE, può essere autoconsumata virtualmente dallo stesso Comune in corrispondenza dell’utenza degli uffici comunali, e per questo, incentivata tramite una tariffa premio riconosciuta dal GSE.
 

La seconda tipologia di configurazione è quella dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente. Tale configurazione deve essere costituita da almeno due soggetti diversi, consumatori e/o produttori di energia rinnovabile, che si trovano all’interno dello stesso condominio o edificio e che utilizzano la rete elettrica esistente per condividere l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi dell’utenza direttamente connessa all’impianto. In questo caso, gli impianti di produzione possono essere situati nell'edificio o condominio o anche presso altri siti purché nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell'area afferente alla medesima cabina primaria. Per aderire a un gruppo di autoconsumo è sufficiente sottoscrivere un contratto di diritto privato o il verbale di delibera assembleare.
 

Quando l’autoconsumo trascende l’ambito dell’unico cliente finale o del singolo edificio/condominio, siamo di fronte a una Comunità energetica rinnovabile (Cer) che rispetto alle altre due configurazioni presenta una complessità maggiore poiché richiede la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria e dotato di un proprio statuto.

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Il Decreto Cacer in breve

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