Un recente comunicato
dell’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, ha fornito chiarimenti sull’
istituto dell’accesso civico. Con questo strumento, chiunque (cittadini, imprese, associazioni ecc.) rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni,
l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza,
può segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
Le
pubbliche amministrazioni hanno la
responsabilità di organizzare, al proprio interno,
sistemi di risposta alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di
pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:
1) il
nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2) le
modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.
È
compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione,
controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico. Nel caso in cui le indicazioni relative all’esercizio dell’accesso civico non fossero presenti sul sito o l’amministrazione non risponda nei termini previsti alla richiesta di accesso civico, potrà essere investita l’Anac, cui peraltro sono demandati compiti di vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa.
Nel comunicato, inoltre l’Autorità segnala le
conseguenze per gli amministratori, che, in base al comma 5 dell’ art. 43 del d.lgs n. 33/2013, possono prevedere
in taluni casi l’attivazione del procedimento disciplinare.
L’Autorità, infine, indica la distinzione tra
accesso civico e diritto di accesso. Con
il primo la legge introduce “una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli”.
Il
diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.