L’art.6 del DLgs 13/09/2003 n.276, così come modificato dall’art.29 della legge 111 del 15/07/2011, autorizza i Comuni e le Comunità montane a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa iscrizione volontaria all’albo delle Agenzie per il lavoro previsto dall’art.5 del suddetto Decreto.
Con nota del 14 dicembre 2012 il ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunica che i Comuni e le Comunità montane che intendano iscriversi all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo necessaria per l’istanza di iscrizione.
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