SEZIONE: FINANZA E TRIBUTI

Costo globale annuo per le operazioni di mutuo

19 Luglio 2010
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 luglio 2010 dal titolo: “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144”. (Fonte del testo del decreto: Poligrafico dello Stato)

 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti  locali territoriali, al fine di ottenere uniformità i trattamento;
Visto il decreto del 29 gennaio 2010 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui  suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 29 gennaio 2010, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;
Decreta:
Art. 1
1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
Art. 2
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
  a) Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 1,20%;
  b) Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 1,65%;
  c) Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;
  d) Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 1,90%;
  e) Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 1,90%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
Art. 3
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
  a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;
  b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%;
  c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,75%;
  d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,95%;
  e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,00%;
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters
Art. 4
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
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