Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica.
La Direttiva, che si fonda sul principio “l’efficienza energetica al primo posto” (articolo 3) stabilisce che gli Stati membri devono garantire collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030 (articolo 4).
Un importante spazio è dato al ruolo esemplare del settore pubblico (Capo II).
In sintesi, l’articolo 5 (Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica) stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021. Da tale obbligo possono essere esclusi i trasporti pubblici o le forze armate.
Con l’articolo 6 (Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici) gli Stati membri di devono impegnare affinché almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero. Gli Stati possono scegliere quali edifici includere nel requisito di ristrutturazione del 3 %, tenendo debitamente conto dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica nella scelta degli edifici da ristrutturare.
Dall’obbligo di ristrutturazione possono essere esentati gli alloggi sociali qualora le ristrutturazioni non siano neutre in termini di costi o comportino aumenti dei canoni di locazione per le persone che vivono in tali alloggi, salvo qualora tali aumenti non siano superiori ai risparmi economici sulla fattura energetica.
Di rilievo l’articolo 7 (Appalti pubblici) in cui si stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione acquistino, in determinati casi, prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile.
In ogni caso, per tutti i contratti pubblici di appalto e concessione va applicato il principio “l'efficienza energetica al primo posto”.
Qui la Direttiva
(SM)