SEZIONE: TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE - SICUREZZA E LEGALITA'
Codice della strada

Le norme per viaggiare con il monopattino in città

29 Febbraio 2020
 

I monopattini elettrici sono ormai entrati a far parte dei mezzi di trasporto in numerose città. La legge di conversione del decreto legge “milleproroghe” (non ancora in GU) ha stabilito le regole per questi mezzi.
 

In molte città è attivo il servizio di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità free-floating (gli utenti prendono il monopattino e lo lasciano dove vogliono). L’attivazione di questo servizio dovrà essere decisa con delibera della Giunta Comunale nella quale dovranno essere previsti, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione, anche l’obbligo di copertura assicurative per l’effettuazione del servizio stesso, le modalità di sosta per i dispositivi, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. Insomma regole chiare per tutti e in modo che siano conosciute anche dagli utilizzatori.
 

Per quanto riguarda i mezzi privati la legge di conversione ha mantenuto le regole e ne ha aggiunto altre. Vediamole.
 

È confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 Kw. Superato questo limite si incorre in sanzioni che vanno da 200 a 800 euro, cui consegue la confisca del mezzo e la sua distruzione.
 

Possono guidare il monopattino solo coloro che hanno più di 14 anni, ma i minorenni sono obbligati a utilizzare il casco, pena una sanzione da 50 a 200 euro. Il mezzo può viaggiare sulle strade urbane dove c’è il limite di 50 km/h e dove non è vietata la circolazione dei velocipedi e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili.
 

La velocità massima consentita è di 25 km/h in carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali. I monopattini devono essere dotati di luci anteriore e posteriore e se non presenti la sanzione va da 100 a 400 euro. Inoltre, i conducenti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due; devono tenere entrambe le mani sul manubrio salvo quando segnalino la svolta: non possono trasportare altre persone, animali od oggetti, ne trainare veicoli o farsi trainare; devono indossare mezz’ora dopo il tramonto e in caso di scarsa visibilità il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le violazioni di queste regole comportano una sanzione amministrativa che va da euro 50 a euro 200.

(SM)

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