SEZIONE: FINANZA E TRIBUTI

L’applicabilità della Tarsu ai magazzini

14 Maggio 2014
 
Le superfici dei magazzini e dei locali annessi sono soggette alla Tarsu. Esistono tuttavia cause di esclusione e/o esonero. Infatti, , ai sensi dell’articolo 62 del Decreto Legislativo n. 507/93, il contribuente tuttavia può chiedere la detassazione,dimostrando una della seguenti circostanze: 1. che i magazzini in questione sono produttivi di rifiuti speciali non assimilati o comunque pericolosi; in tal caso, si tratta di una causa di esclusione della tassa, prevista dall’articolo 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, applicabile a prescindere dalla denuncia del contribuente (vi sono tuttavia opinioni contrarie, secondo cui la detassazione in questione presuppone necessariamente la denuncia del contribuente); 2. che i magazzini in questione sono oggettivamente inidonei alla produzione di rifiuti assimilati; in tal caso, si tratterebbe di una causa di esonero della tassa, prevista dall’articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, applicabile solo se denunciata (e dimostrata) dal contribuente. L’inidoneità deve dipendere da condizioni strutturali ed obiettive, connaturate alla particolare tipologia del fabbricato e non solo a mere esigenze soggettive del titolare. A titolo esemplificativo, sono considerati elementi significativi per dimostrare l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, le seguenti circostanze: - la destinazione esclusiva del magazzino al ricovero e/o stazionamento delle merci, con esclusione di ogni attività di imballaggio e confezionamento; - la totale meccanizzazione del locale; - la mancanza di presenza umana (o comunque una presenza estremamente limitata, come nel caso di accessi sporadici per il solo tempo necessario al posizionamento o prelievo della merce); - la mancanza di allacci alle utenze e di arredi (Risoluzione ministeriale del 15 dicembre 1980, n. 4/4363; Risoluzione ministeriale del 17 maggio 1988, n. 8/579). Al riguardo, tuttavia, si è anche detto che la mancanza di allacci alle utenze e/o di arredi non è sufficiente ad escludere la tassa, trattandosi di una libera scelta del titolare e non di una oggettiva inidoneità del locale, dipendente da caratteristiche strutturali. Può accadere che all’interno degli stessi magazzini si producano sia rifiuti speciali non assimilati sia rifiuti assimilati, entrambi in quantità apprezzabili. In tal caso non può aver luogo l’esclusione, ma è tuttavia possibile applicare una riduzione percentuale della tassa, se prevista nel regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 507/93. Fonte: www.ilgiornaledellepmi.it
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