Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge 183/2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quando, invece, si tratta di fornire alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizi, certificati che hanno per oggetto stati, qualità personali e fatti che possono essere recuperati dagli stessi enti richiedenti, tale legge statuisce che devono essere direttamente questi ultimi a reperire d’ufficio la certificazione necessaria, senza che sia il privato ad essere obbligato a provvedervi. Dal 1° gennaio dello scorso anno, quindi i cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, va apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Tali nuove regole non sono entrate immediatamente in vigore per i procedimenti inerenti la disciplina dell’immigrazione. L’entrata in vigore delle nuove norme anche in tale settore, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2013, è successivamente slittata al 30 giugno 2013 ed ora al 1° gennaio 2014. Ad anticipare il contenuto dell’ulteriore proroga, contenuta in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013, è una circolare del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2013.
I certificati da produrre per i procedimenti regolati dal T.U. Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione saranno fino a tale data rilasciati dalle Amministrazioni competenti con la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”. Solo a partire da gennaio 2014 anche in tali procedimenti potranno essere prodotte autocertificazioni.
Maggiori info su
www.integrazionemigranti.gov.it