SEZIONE: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo dei telefonini

19 Febbraio 2012
 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.9/E dello scorso 18 gennaio, ha comunicato che la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo della telefonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. Con il documento l’Agenzia delle Entrate ribadisce la vigenza del presupposto normativo per il pagamento del tributo che non è stato intaccato dall’entrata in vigore del “Codice delle Comunicazioni” (Dlgs n.259/2003). Per l'Agenzia sono molteplici le conferme dell’attuale efficacia dell’articolo 21 della Tariffa allegata al Dpr n.641/1972. Inoltre la risoluzione evidenzia che la qualifica di amministrazione pubblica non esonera dall’obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile. Anche questo principio trova conforto nella recente prassi e giurisprudenza. La risoluzione n.55 del 2005 chiarisce, infatti, che le amministrazioni statali, essendo diretta emanazione dello Stato “titolare di ogni diritto e facoltà”, come quest’ultimo non necessitano di apposite autorizzazioni per l’esercizio di determinate attività. Non necessitano, quindi, di alcuna licenza o documento sostitutivo neppure per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. Da questo regime di favore restano evidentemente escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, in quanto non riconducibili allo Stato. Approfondimenti online
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