E' possibile erogare incentivi tecnici a un Amministratore comunale incaricato del ruolo di responsabile unico del progetto (RUP)?
A questa domanda ha riposto la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 240/2026/PAR, con la quale ha preso in esame il caso di un Sindaco incaricato del ruolo di RUP e chiarendo che i compensi previsti dal Codice dei contratti pubblici sono riservati esclusivamente al personale interno dipendente.
La Corte dei Conti, in un comunicato - qui allegato -, ha infatti evidenziato come l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 riserva gli incentivi esclusivamente al "proprio personale" dell’ente (come recentemente ribadito dalle Sezioni Riunite n. 14/2026/QM), dato letterale stringente che non consente interpretazioni estensive, né vi è, del resto, una assimilazione possibile tra il trattamento economico del dipendente e quello dell’amministratore che, in via eccezionale, venga nominato responsabile del servizio tecnico (ex art. 53, comma 23, della legge 388/2000), non potendo quest’ultimo comunque percepire gli emolumenti e le indennità contrattuali stabilite per il primo.
Per la Sezione regionale, il discrimine fondamentale è la finalità stabile della norma: quella di risparmio di spesa per incarichi tecnici esterni e di valorizzazione e accrescimento della professionalità del capitale umano interno.
Infine, la nota evidenzia che l'attribuzione di funzioni gestionali agli Amministratori politici nei piccoli Comuni ha carattere eccezionale, residuale e temporaneo, ragion per cui la legge non riconosce alcuna indennità di carica aggiuntiva nel caso di svolgimento di attività amministrative.