di Vittorio Ricciardelli
L’articolo esamina il riciclaggio sotto i profili amministrativo e penale, evidenziandone differenze e correlazioni.
La comunicazione di operazioni sospette all’Uif non si fonda (necessariamente) su evidenze di reato, ma su ragionevoli motivi di sospetto, la natura dei quali è ampiamente dettagliata ed esemplificata nelle istruzioni del Direttore dell’Uif per gli uffici della Pubblica amministrazione.
Vi sono evidenti differenze tra reato di riciclaggio e condotte e situazioni che delineano operazioni sospette. Differenze che già appaiono dalla disciplina normativa.
Il reato di riciclaggio è delineato dall’articolo 648 bis del Codice penale. Va da sé che condotte e situazioni previste da questo articolo, come quelle indicate dall’articolo 648 relativo alla ricettazione sono alla base della disciplina del riciclaggio tout court, che come delineato dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 231/2007 (ndr: articoli di legge riportati nel testo dell’articolo).
Al di là delle differenze, resta il fatto che, laddove risulti evidente la sussistenza di condotte che possono integrare reati di riciclaggio, va inoltrata la denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria e solo può essere inoltrata anche la comunicazione di operazioni sospette alla Uif.
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