La rilevazione di anomalie al fine del contrasto al riciclaggio può rientrare, ci ricorda nell’articolo allegato Vittorio Ricciardelli, nelle normali attività d’ufficio dell’amministrazione. Stiamo parlando ovviamente di operazioni economico/finanziarie e dei rapporti tra soggetti alle stesse riconducibili che fanno dubitare possano essere state eseguite operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale.
Questa la filosofia di fondo delle azioni volte alla lotta al riciclaggio da parte delle Pubbliche amministrazioni, lontane da azioni che trasformino gli addetti alla trattazione delle pratiche amministrative interessate dalla normativa in questione in investigatori per andare a ricercare le prove necessarie a dimostrare la sussistenza degli specifici reati. Se ciò avvenisse, in capo agli interessati, rivestendo essi la qualità di pubblici ufficiali ed essendo sancita la procedibilità d’ufficio rispetto a tali delitti, sorgerebbe l’obbligo, ex art 331 c.p.p., di formalizzare specifica denuncia di reato all’autorità giudiziaria.
In quest’ultimo caso resta sempre possibile, tuttavia, la comunicazione alla Uif. (Stefano Toselli)