Con un'ordinanza firmata direttamente dal presidente Attilio Fontana, Regione Lombardia ha autorizzato la ripresa dell'attività venatoria dal 10 dicembre, con tre giorni di anticipo rispetto al presunto passaggio della Lombardia in zona gialla. Una ordinanza "lampo", con cui viene consentita l'attività venatoria anche al di fuori del proprio Comune di residenza o domicilio. In zona arancione la caccia è possibile all'interno del proprio Comune, ma i cacciatori lombardi potranno "espatriare" al di fuori dei confini comunali fin da giovedì 10. Questo il testo della normativa: «Lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito: ai cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore; ai cacciatori aventi titolo all'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore».
I valichi su cui migrano gli uccelli sono zona protetta
La decisione di Palazzo Lombardia si interseca con la vittoria del ricorso al Tar presentato da una associazione animalista, la LAC, riguardo la caccia svolta nei pressi dei valichi montani, laddove le specie migratorie hanno transiti più massicci. La sentenza del Tar Lombardia n. 2342/2020 del 28.11.2020 interessa i valichi su tutto il territorio della Lombardia: alcuni di questi, tra i più importanti in assoluto, si trovano nel Bresciano e nel Bergamasco (Passo del Tonale, Passo Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola), e sono ancora privi di tutela o in alternativa soggette a limitazioni risibili dell’attività venatoria.
Oltre alla condanna della Regione al pagamento delle spese, il Tar ha trasmesso il proprio pronunciamento alla Corte dei Conti, segnalando così il reiterato comportamento dell'amministrazione regionale. I giudici amministrativi hanno anche disposto l’immediata attuazione del divieto: «Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistici venatori regionali e territoriali (art.12 e14 della medesima legge regionale del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testé citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato». (VV)