SEZIONE: SICUREZZA E LEGALITA'
Mobilità

Spetta al Comune verificare la funzionalità dell’autovelox

21 Dicembre 2018
 

La Corte di Cassazione è di recente intervenuta su un tema spesso ricorrente: le multe con autovelox. L’ordinanza n. 32909 del 19 dicembre 2019 ha accolto fra i motivi del ricorso di un automobilista di Bergamo multato per eccesso di velocità quello relativo all’affidabilità dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità.


 

Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto annullabile la multa per eccesso di velocità se il Comune non dimostra verifiche e tarature periodiche sull’apparecchio, nonostante il verbale della polizia municipale che attesta l’adeguatezza del rilevatore.



I Giudici hanno fatto riferimento alla sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale  che “ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura. La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione  comunale non avesse alcun onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura implicitamente escludendo  la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e deve essere, pertanto, in parte qua, cassata”.

La parola passa al Tribunale di Bergamo, che si era inizialmente espresso a favore dell’amministrazione, per un altro esame della vicenda. 

(SM)

 

 

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