Con l’ordinanza n. 13148 del 25 maggio 2017 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha rigettato il ricorso di un cittadino avverso una sentenza del Tribunale di Arezzo che a sua volta aveva confermato quanto deciso dal Giudice di Pace. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, patiti a seguito di incidente avvenuto in una via cittadina del Comune di Arezzo, a causa di inidonee misure adottate dal Comune in presenza di una forte nevicata.
La Giurisprudenza del caso ha stabilito che il cittadino che si mette in strada sotto una forte nevicata, cosciente della situazione di pericolo in atto, non ha diritto al risarcimento in caso di sinistro. In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato che in previsione di una forte nevicata, il rischio di gravi problemi alla viabilità sarebbe stato talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti (per esempio questioni di salute) avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo. Pertanto qualora l’automobilista si mette in strada sotto una forte nevicata per motivi non pressanti, l’Amministrazione locale non ha nessuna colpa e non è tenuta a versare alcun risarcimento.
(SM)