SEZIONE: WELFARE E POLITICHE GIOVANILI
Riforme

La Cirinnà e gli effetti sulle attività dei Comuni

15 Giugno 2016
TEMI: Governo
 

Con l'entrata in vigore della Legge Cirinnà (L. 76/2016), per i Comuni sono in arrivo nuove procedure da seguire per regolamentare le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze.
Delle prime indicazioni sono giunte dalla Circolare n. 7/2016 del Ministero dell’Interno, che illustra gli adempimenti anagrafici connessi ai commi da 36 a 65 della legge. 
In particolare, la circolare considera le disposizioni inerenti all’iscrizione in anagrafe delle convivenze di fatto, alla registrazione del contratto di convivenza e al rilascio delle certificazioni anagrafiche contenenti i dati dei contratti di convivenza, nel rispetto della normativa prevista dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003).

L'iscrizione in anagrafe delle convivenze
Per quanto concerne l’iscrizione, l’ufficiale dell'anagrafe dovrà attenersi alle procedure già previste dall’ordinamento anagrafico agli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989.
La norma, inoltre, uniforma il contratto di convivenza che disciplina i rapporti patrimoniali tra i conviventi alle regole di costituzione, modifica e risoluzione previste dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, quindi, ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista dovrà provvedere a trasmettere copia del contratto stesso al comune di residenza dei conviventi entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
L'operatore comunale provvederà quindi a registrare sia nelle schede di famiglia, sia nelle schede individuali dei conviventi, la data e il luogo di stipula, oltre alla data e agli estremi della comunicazione ricevuta dal professionista, assicurando la conservazione agli atti dell’ufficio della copia ricevuta del contratto.

La risoluzione della relazione
Nel caso la relazione finisse, l’ufficiale d’anagrafe dovrà registrare, sia nella scheda di famiglia, sia nella scheda individuale, la risoluzione del contratto di convivenza, indicando data e luogo della risoluzione, causa, ed estremi della notifica da parte del professionista ovvero della comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile.
Alla base della registrazione della risoluzione del contratto da parte dell’ufficiale di anagrafe è la ricezione di uno dei seguenti atti: notifica del professionista per l’intervenuta risoluzione in accordo tra le parti, per recesso unilaterale di una parte, ovvero per sopraggiunta morte di una parte; comunicazione dell’ufficiale di stato civile dell’avvenuto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi con altra persona. (LS)

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