SEZIONE: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica verso la P.A.

22 Aprile 2015
 
Per il periodo di tre mesi dal 31.3.2015 al 30.06.2015 (art. 6 co. 6 del DM 3.4.2013 n. 55, Circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 4)), le Pubbliche Amministrazioni possono accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea, prima della data di decorrenza dell’obbligo di fattura elettronica.
È, invece, da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare fatture in for­ma cartacea emesse successivamente allo scadere dei medesimi termini di decorrenza. Ciò vale anche con riferimento alle note di variazione volte a rettificare una fattura cartacea emes­sa prima del 31.3.2015, ma contestata dall’ente destinatario.
La trasmissione della fattura al Sistema di interscambio (SDI) e da questi all’Amministrazione destinataria avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
·        Posta elettronica certificata (PEC);
·        Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it);
·        Servizio esposto tramite web service (SDICoop);
·        Sistema Pubblico di Connet­ti­­vità (SPCoop);
·                    Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo FTP (SDIFtp).
L’invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite intermediari, analogamente, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie possono ricevere direttamente le fatture oppure avvalersi di intermediari.
La fattura elettronica deve contenere i seguenti elementi essenziali in assenza dei quali è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento:
1.                  un file in formato XML secondo lo schema disponibile a questo indirizzo;
2.                  la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale;
3.                  i dati previsti per la validità fiscale del documento ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72;
4.                  i dati e le informazioni previsti per la trasmissione a mezzo Sistema di Interscambio (SDI);
5.                  la notazione relativa all’assolvimento dell’eventuale imposta di bollo;
6.                  Annotazione “scissione dei pagamenti” per i soggetti passivi che effettuano operazioni con il meccanismo dello split payment);
7.                  Codice identificativo dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica;
8.                  Codice identificativo di Gara (CIG);
9.                  Codice unico di Progetto (CUP);
Si ricorda che in base all’art. 25 co. 2-bis del DL 66/2014 convertito, i codici CIG e CUP devono essere inseriti, a cura della stazione appaltante, nei con­trat­ti di appalto, nell’ambito della clausola prevista all’art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136, con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve riportare, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti deri­vanti dall’applicazione della stessa norma.
L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” da parte del SDI. La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattu­ra da parte del soggetto emittente verso il SDI stesso e la fattura elettronica può considerarsi “emessa”, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di man­cata consegna.
L’Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito, quale messaggio firmato elettronicamente contenente la fattura ricevuta dal SDI, secondo la circ. 1/2014 (§ 5), è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all’Amministra­zione committente per cause non imputabili al fornitore. In presenza di tale attestato, pertanto, la fattura in esso contenuta può considerarsi “emessa”.
Si ricorda infine che l’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, nell’istituire l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione ha previsto anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle stesse. Il suddetto obbligo è stato semplificato con la circolare Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18 e con l’art. 3 del DM 17.6.2014.
In allegato slide riassuntive.
(a cura di Maurizio Secco, Studio LTA)
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