Il documento elaborato ha lo scopo di orientare i gestori
dei centri di raccolta e prevenire, con una corretta informazione, eventuali
irregolarità in violazione della normativa.
Riguardo ai Centri di Raccolta, infatti, si è
assistito a una lenta evoluzione, correlata da una molteplice e spesso
scorretta denominazione di tali aree (ecopiazzole comunali, isole ecologiche,
piazzole, etc.), fino al D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che, riformulando l’art.
183 del D. Lgs. 152/2006, al comma 1 lett. cc) introduce la definizione di
centri di raccolta: “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di
raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
I Centri di raccolta sono attualmente disciplinati
dal D.M. 8 aprile 2008 come modificato e integrato dal D.M. 13 maggio 2009, e
dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali n. 2 del 20 luglio 2009, la quale definisce i criteri per
l’iscrizione all’Albo dei soggetti che svolgono l’attività di gestione di tali
centri.
La nota redatta dal gruppo di lavoro intende,
dunque, offrire agli operatori interessati una sintesi delle principali novità
normative, partendo dalle nozioni fondamentali, proseguendo ad illustrare in
modo schematico i requisiti e i criteri tecnici per la corretta gestione dei
centri, per fornire un supporto alla successiva e doverosa lettura diretta dei
testi normativi di riferimento.
Si chiarisce, ad esempio, la distinzione tra il
Centro di raccolta ex art. 183, co.1, lett. cc), D. Lgs. 152/06 s.m.i. e le cd.
piattaforme, le quali restano sottoposte alle autorizzazioni di cui agli
articoli 208 e 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
Pertanto, nei centri di
raccolta non è
permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto ad
eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione
della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.
Allo scopo di uniformare le
modalità di comunicazione con la Regione e le Province, la nota contiene anche
un Modello per la trasmissione dei dati e dei documenti prodotti dal Comune.
Infine, si evidenzia che i centri di raccolta già
operanti sulla base di disposizioni regionali, o di enti locali, possono
continuare ad operare, ma devono conformarsi entro il 18 gennaio 2010 alle
nuove disposizioni normative.
Resta ferma la disponibilità da parte del gruppo di
lavoro di aggiornare la presente nota sui centri di raccolta alla luce sia di
eventuali e futuri mutamenti legislativi, sia su segnalazione di gestori e
lettori della rivista che desiderino inoltrare osservazioni a riguardo.
C'è tempo fino al 31 luglio per aderire alla manifestazione organizzata da Legambiente per ripulire le città italiane. l'evento si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 settembre.
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