SEZIONE: AMBIENTE, ENERGIA

Nota illustrativa sui Centri di raccolta

22 Dicembre 2009
 
Il documento elaborato ha lo scopo di orientare i gestori dei centri di raccolta e prevenire, con una corretta informazione, eventuali irregolarità in violazione della normativa.
Riguardo ai Centri di Raccolta, infatti, si è assistito a una lenta evoluzione, correlata da una molteplice e spesso scorretta denominazione di tali aree (ecopiazzole comunali, isole ecologiche, piazzole, etc.), fino al D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che, riformulando l’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, al comma 1 lett. cc) introduce la definizione di centri di raccolta: “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
I Centri di raccolta sono attualmente disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 come modificato e integrato dal D.M. 13 maggio 2009, e dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 2 del 20 luglio 2009, la quale definisce i criteri per l’iscrizione all’Albo dei soggetti che svolgono l’attività di gestione di tali centri.
La nota redatta dal gruppo di lavoro intende, dunque, offrire agli operatori interessati una sintesi delle principali novità normative, partendo dalle nozioni fondamentali, proseguendo ad illustrare in modo schematico i requisiti e i criteri tecnici per la corretta gestione dei centri, per fornire un supporto alla successiva e doverosa lettura diretta dei testi normativi di riferimento.
Si chiarisce, ad esempio, la distinzione tra il Centro di raccolta ex art. 183, co.1, lett. cc), D. Lgs. 152/06 s.m.i. e le cd. piattaforme, le quali restano sottoposte alle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. Pertanto, nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.
Allo scopo di uniformare le modalità di comunicazione con la Regione e le Province, la nota contiene anche un Modello per la trasmissione dei dati e dei documenti prodotti dal Comune.
Infine, si evidenzia che i centri di raccolta già operanti sulla base di disposizioni regionali, o di enti locali, possono continuare ad operare, ma devono conformarsi entro il 18 gennaio 2010 alle nuove disposizioni normative.
Resta ferma la disponibilità da parte del gruppo di lavoro di aggiornare la presente nota sui centri di raccolta alla luce sia di eventuali e futuri mutamenti legislativi, sia su segnalazione di gestori e lettori della rivista che desiderino inoltrare osservazioni a riguardo.

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