SEZIONE: FINANZA E TRIBUTI
Giurisprudenza

Anche le aree di sosta su suolo pubblico devono pagare la Tarsu

5 Settembre 2019
 

Le superfici di suolo pubblico occupate da aree di sosta sono soggette alla Tarsu. Lo ha stabilito l’Ordinanza n. 20768, 1 agosto 2019, della Corte di Cassazione, sezione V.

 

Nella fattispecie, la Società gestore delle aree destinate a parcheggio a pagamento di un Comune lombardo aveva impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento della Tassa.

 

La Corte ha osservato che “il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1”.

(SM)

 

Leggi anche...

E' stato pubblicato il Rapporto finale della Commissione ministeriale per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

Finanza locale

L’esercizio 2015 analizzato dalla Corte dei Conti evidenzia le criticità della gestione finanziaria

Manova Finanziaria 2009: approvato dal Parlamento il Disegno di Legge

Strategie Amministrative online,
periodico di informazione registrato
al Tribunale di Milano al n° 328/2002
in data 27 maggio 2002
ANCILAB © Copyright 2025 - P.Iva 12790690155