SEZIONE: ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONISMO E RIFORME
Corte Costituzionale

Quando i Comuni non sono coinvolti

17 Giugno 2016
 

La Corte Costituzione con sentenza n. 129 del 6 giugno 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, come si legge nel PQM, “dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno”.
Sul tema si riporta il comunicato stampa di ANCI.

La sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 6 maggio è ad avviso dell’ANCI di estremo rilievo per più ordini di ragioni.

Il caso censurato riguarda la norma che disciplina la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per il 2013 ai Comuni per 2.250 milioni di euro. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt 3, 97, 119 della Costituzione in quanto non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun Comune, alcuna forma di coinvolgimento dei Comuni, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Interno. La sentenza indica espressamente gli aspetti della norma la cui assenza ne determina l’illegittimità, prefigurando di conseguenza l’esigenza di una integrazione e di un nuovo terreno di confronto con il Governo in ordine al riparto di un gravosissimo taglio, a suo tempo fortemente criticato dai Comuni proprio per le modalità di riparto ora censurate. ANCI pertanto porrà in essere ogni iniziativa utile a chiarire gli effetti della sentenza.

Va sottolineato che il giudice costituzionale richiama il legislatore al rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione come metodo principe per l’adozione delle decisioni che riguardano altri livelli di governo, afferma l’esigenza del rispetto dei tempi nell’adozione degli atti e, infine, richiama un principio sacrosanto secondo il quale ogni intervento di riduzione di risorse non deve compromettere la possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini.

A tal proposito, il delegato ANCI alla Finanza locale Guido Castelli dichiara: “La Consulta da’ ragione ai Comuni, che avevano contestato il carattere unilaterale e non preventivamente concertato del taglio fatto dal Governo. I Comuni hanno sempre detto no a tagli imposti dall'alto, le autonomie sono state compresse dallo Stato che ha fatto spending review sui Comuni e soprattutto l'ha imposta senza il rispetto della co-decisione che l'art. 119 della Costituzione prescrive. Ci metteremo subito al lavoro per capire quali saranno le conseguenze concrete che la sentenza potrebbe produrre a favore dei bilanci comunali”. 

Qui la sentenza.

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