SEZIONE: AMBIENTE, ENERGIA

Affidare la distribuzione del gas rispettando regole precise

28 Febbraio 2012
 
In data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. A fronte di ciò può dunque dirsi compiuto il disegno normativo previsto dall’art. 46 bis, D.L. 159/07, volto a regolare il mercato della distribuzione del gas. Posto che all’esame del provvedimento di recentissima emanazione sarà dedicato un successivo articolo, in questa sede, si coglie l’occasione per fornire un sintetico quadro della situazione in tema di gas, nonché per fornire alle Amministrazioni alcune delucidazioni sull’attività da compiere nel breve termine. L’attività di distribuzione di gas naturale è stata oggetto, nell’ultimo decennio, di svariati interventi legislativi tesi - almeno nelle intenzioni- a razionalizzare la materia, caratterizzata fino a quel momento da una sostanziale deregolazione. Il settore è stato disciplinato dapprima dal D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta), dalla L. n. 239/2004 (c.d. Legge Marzano), dal D.L. n. 273/2005 (c.d. Decreto mille proroghe) seguito poi dall’art. 46 bis del D.L 159/07. Sulla base della suddetta normativa le concessioni sono scadute il 31.12.20110, fatte salve quelle affidate mediante gara che scadranno il 31.12.2012. Di particolare rilievo è poi l’art. 46bis del D.L. 159/07, secondo cui le gare di affidamento del servizio di distribuzione gas si effettuano per Ambiti Territoriali Minimi (c.d. ATEM), introducendo una rilevante novità, di fatto spogliando i singoli Comuni della loro funzione, sostituiti in tale veste dall’ambito. L’interpretazione della norma ha dato luogo ad un ampio dibattito giurisprudenziale in merito alla circostanza che i Comuni potessero procedere a bandire le gare in maniera autonoma, senza attendere la definizione degli Atem. Chiarezza sul punto è stata fatta dal Consiglio di Stato, che con svariate pronunce ha ritenuto legittima la scelta di bandire la gara su base comunale per due ordini di ragioni: i. in primo luogo, poiché fino a che non fossero stati pubblicati i Decreti attuativi dell’art. 46 bis (infatti la norma rimandava a successivi interventi la definizione degli Ambiti, nonché la fissazione dei criteri di gara), il quadro normativo non dava la possibilità di bandire le gare sulla base degli Atem, cristallizzando la situazione preesistente, proibendo così ai singoli Comuni di procedere ad affidare il servizio; ii. in secondo luogo poiché la partecipazione agli Atem non poteva di certo ritenersi obbligatoria, stante la previsione di un incentivo per coloro che avessero voluto aderire gli Ambiti Territoriali Minimi. Ad oggi tali argomenti devono confrontarsi con la nuova realtà costituita da un a lato, dall’emanazione dei Decreti attuativi dell’art. 46 bis, e dall’altro dalla previsione di cui all’art. 24, D. Lgs. 93/2011 - che ha eliminato i dubbi sulla facoltatività del ricorso alle gare - prevedendo come unica figura gli Atem. In attuazione dell’art. 46 bis sono dunque stati emanati: • il Decreto Ministeriale del 19.01.2011, che ha fissato il numero degli ambiti territoriali minimi e ad attribuire ad ognuno di essi una denominazione; • il Decreto Ministeriale del 28.10.2011 che ha attribuito ad ogni ambito i Comuni di appartenenza; • il Decreto Ministeriale del 12.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2012, contenete il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. Si tratta dunque ora di comprendere quali passi le Amministrazioni dovranno compiere per adeguarsi al dettato normativo. In particolare gli stessi dovranno dare vita agli Atem, secondo le previsioni contenute nel richiamato Decreto che saranno oggetto di una attenta analisi in un successivo articolo. In questa sede si considererà l’attività di riscatto degli impianti di distribuzione del gas. Il Decreto Letta, all’art. 14, ha previsto che il Gestore subentrante debba pagare al Gestore uscente il valore della rete di distribuzione gas da questi realizzata. Tale valore dovrà essere determinato in primis tenendo conto di quanto previsto dalle convenzioni e laddove queste nulla dicono in proposito, considerando il valore industriale degli impianti deducendo il deprezzamento legato al trascorre del tempo nonché eventuali finanziamenti pubblici. L’attività di valutazione delle reti richiederà dunque massima attenzione e prudenza nel suo compimento, poiché una valutazione eccessivamente onerosa delle rete, stanti gli alti valori messi in gara, da un lato arricchirebbe ingiustamente il gestore uscente e toglierebbe risorse al mercato del gas e dall’altro renderebbe le gare poco competitive, oltre che poco remunerative per i Comuni. In altri termini una valutazione particolarmente generosa, rischierebbe di porre nel nulla gli effetti che dovrebbero derivare da una apertura del mercato prevista dalla normativa in oggetto, posto che il Decreto indica in maniera precisa le modalità con le quale determinare l’indennizzo. Giova infine fare un accenno al modus operandi di alcuni Gestori: vi sono infatti alcune aziende operanti nel settore del gas, che propongono nelle more della piena attuazione del nuovo regime, il riconoscimento di un canone a favore del Comune, a fronte della determinazione del valore delle reti e degli impianti. In linea di principio, una siffatto accordo non presenta particolari problemi. Tuttavia l’Ente pubblico dovrà accertare che la valutazione predisposta dal Gestore uscente sia coerente giacché, laddove la stessa apparisse eccessivamente cospicua, si sostanzierebbero le gravi conseguenze per il mercato sopra prospettate, a fronte di un momentaneo vantaggio economico per l’Ente. Tenuto conto che le attività valutative avranno inizio nei prossimi mesi e dunque che al momento non è possibile avere concreti riferimenti comparativi in base ai quali determinare il valore, si ritiene prudenziale attendere lo sviluppo di tali situazioni, ciò anche perché lo stesso Decreto introduce alcuni criteri di valutazione il cui effetto dovrebbe essere ancora valutato e sperimentato. APPROFONDIMENTI 15-03-2012: seminario "Gare Gas. Il nuovo regime di affidamento del servizio" D.M. 12 novembre 2011, n. 226. Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. D.M. 18 ottobre 2011 - Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale D.M. 19 gennaio 2011 - Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale Elenco ambiti
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