SEZIONE: ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONISMO E RIFORME

Sto scadendo: cosa posso fare?

27 Aprile 2009
 
L’art. 38 - comma 5 - del decreto legislativo n. 267 del 2000 recita: “I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”.
Ma quali sono i limiti posti dall’art. 38 - comma 5 - del T.U.E.L. 267/2000 alla potestà deliberativa dei Consigli Comunali durante la campagna elettorale?
Ci si chiede, innanzitutto, quali possano essere “gli atti urgenti ed improrogabili”, anche al fine di evitare eventuali contenziosi in sede giurisdizionale ed a chi competa la valutazione circa la loro sussistenza. L’esistenza dei presupposti precitati deve essere valutata, caso per caso, dal Consiglio Comunale, tenen- do presente il criterio interpretativo, che individua, quali elementi costituenti la fattispecie, scadenze improrogabilmente fissate dalla legge o un rilevante danno, che deriverebbe al Comune da un ritardo nel provvedere. A tal proposito il T.A.R. Puglia - Bari - sez. II, 3 febbraio 2004, n. 382 ha sancito che il divieto, di cui all’art. 38, è espressione del più generale principio secondo il quale i poteri amministrativi si affievoliscono sino ad erodersi del tutto man mano che si avvicinano alla loro scadenza; tale divieto trova inderogabile applicazione soprattutto nei casi in cui il potere, esercitato in prossimità del suo spirare, regola situazioni future, producendo effetti permanenti e/o differiti, che vincolano nelle scelte discrezionali il successivo titolare della potestà. Il divieto, pertanto, preclude quelle fattispecie, in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo, riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando, invece, l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’anno, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, attengono a diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità), né può incontrare limiti nel citato art. 38, il cui precetto lascia fuori dalla fattispecie tale tipo di situazioni. Va rilevato, peraltro, che la giurisprudenza ha talvolta ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purchè corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell’atto è rimessa all’apprezzamento dell’organo, che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica. Sempre a tale proposito anche il Consiglio di Stato, sez. I, con parere del 21.2.1996, n. 94, ha sancito che il principio previsto dall’art. 38, comma 5, del T.U.E.L. 267/2000 si applica anche alla Giunta Comunale ed al Sindaco (o per esso al Vicesindaco).
Leggi anche...

La XVII Assemblea di Anci Lombardia, oltre ad eleggere il nuovo Presidente Roberto Scanagatti ha anche eletto i nuovi organi dell'Associazione. Sul sito di Anci Lombardia la relazione del Presidente e gli elenchi degli eletti.

Enti Locali

L'editoriale del Presidente di Anci Lombardia sul nuovo numero di Strategie Amministrative.

EVENTO

Programma online e informazioni per partecipare all'evento organizzato dal 12 al 14 ottobre

Strategie Amministrative online,
periodico di informazione registrato
al Tribunale di Milano al n° 328/2002
in data 27 maggio 2002
ANCILAB © Copyright 2024 - P.Iva 12790690155