SEZIONE: LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA - SICUREZZA E LEGALITA'
Codice della Strada

Enti locali e omicidio stradale, quale responsabilità?

1 Luglio 2016
 

Non c’è pace per i Comuni italiani. Un nuovo problema si profila all’orizzonte. Gli amministratori locali possono essere penalmente perseguibili per il reato di omicidio stradale previsto ora dall’articolo 589-bis del Codice Penale, introdotto dalla legge n. 41 del 23 marzo 2016. Così almeno sembrerebbe secondo una circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (prot. 300/a/2251/16).

Facciamo il punto della situazione, non prima, tuttavia, di ricordare che Anci e Upi hanno inviato una lettera il 9 giugno scorso al ministro degli Interni Alfano affinché venga al più presto inserito nell’ordine del giorno della Conferenza Stato-Città il tema dell’omicidio stradale non aggravato di cui gli amministratori potrebbero essere responsabili.
Il passaggio oggetto di approfondimento è il punto 1.1 della circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in cui si legge, circa la fattispecie dell’omicidio stradale non aggravato: “Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite dal Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale disposizione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’articolo 2 comma 1 del CdS, anche se il responsabile non è il conducente del veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.
Il riferimento è all’articolo 14 del Codice della Strada “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”. Tali enti, si legge nell’articolo, devono provvedere, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. Inoltre, devono assicurare il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze e l’installazione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Come detto Anci e Upi hanno sollecitato l’approfondimento del tema. Alla lettera delle Associazioni si è aggiunto il 24 giugno un documento di Anci Umbria in cui si chiede esplicitamente la rettifica della Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nella parte in cui si estendono le responsabilità ai proprietari delle strade. Inoltre, il documento chiede che siano tolte dal Patto di stabilità le spese indicate nell’art.208 del Codice della Strada, che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la manutenzione stradale; propone di elaborare in sede di Conferenza Stato-Città un piano straordinario per la manutenzione stradale con risorse finanziarie all’uopo previste, anche attraverso l’utilizzo di Fondi Comunitari; infine, chiede di prevedere l’utilizzo di strumenti finanziari ordinari anche per le spese di manutenzione stradale. (SM)

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