SEZIONE: FINANZA E TRIBUTI

Trattamento Iva delle attività di riscossione

4 Giugno 2014
 
Con la Risoluzione n. 56/E del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate risponde a due questioni sollevate circa l’assoggettabilità al regime Iva delle attività di riscossione tributi da parte anche di Enti locali. La prima questione riguarda la possibilità di ritenere esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva, in base a quanto stabilito dall’ art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’attività di riscossione dei tributi effettuata da società a capitale interamente pubblico (c.d. società in house), partecipate da enti locali per conto dei quali svolgono il servizio di riscossione. L’Agenzia risponde in merito che “le società che effettuano l’attività di riscossione dei tributi, ancorché interamente partecipate da enti pubblici, in quanto costituite nella forma giuridica di società di capitali, sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti che le controllano. Agli effetti dell’Iva, tali società si configurano quali soggetti che esercitano attività commerciali, per i quali non rileva, quindi, la modifica apportata all’art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972. Ne consegue che i servizi resi dalla società affidataria del servizio di riscossione dei tributi all’ente locale impositore rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva”. Con la seconda questione l’Agenzia ha chiarito quali attività costituiscano “riscossione dei tributi”, il cui aggio è soggetto a Iva a seguito della recente soppressione del relativo regime di esenzione dall’imposta. “L’imponibilità ricorre”, scrive l’Agenzia, “sia nell’ipotesi di ‘riscossione coattiva’ sia nell’ipotesi di ‘riscossione spontanea’”.
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