La detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico non può essere preclusa agli immobili appartenenti alle imprese, che però non sono strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la sentenza 2692/2015 ha bocciato le richieste dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici hanno ricordato che la Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevede una detrazione del 55% (poi portata al 65%) delle spese documentate, sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica.
Inoltre, il DM 19 febbraio 2007 ammette alla detrazione i titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale.
Secondo la Commissione tributaria, le norme non richiedono che l’intervento implichi una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Al contrario, la finalità del legislatore è incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico.
(VV)