SEZIONE: ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONISMO E RIFORME

Piccoli Comuni, no a limite assunzioni co.co.pro e co.co.co

20 Aprile 2011
 
Le Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti nella delibera 20/2011, diffusa il 14 aprile, hanno chiarito che i quasi 6mila Comuni italiani che contano meno di 5mila abitanti e che sono esclusi dal Patto di stabilità possono sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata o a progetto liberamente, a prescindere dal turn over. Il tassello nuovo, offerto dall'interpretazione della magistratura contabile, è rappresentato dalla «libertà di co.co.co.» (o co.co.pro.) negli enti non soggetti al Patto di stabilità. Per loro, la norma di riferimento continua a essere rappresentata dal comma 562 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che impone ai piccoli Comuni di limitare le assunzioni entro il tetto rappresentato dal numero di assunzioni dell'anno precedente. Il quesito, avanzato da un Comune alla Sezione di controllo Liguria e da questa girato alle Sezioni riunite, era se co.co.co. e co.co.pro. rientrino o meno nel concetto di «assunzione» previsto dalle norme sul personale degli enti locali. I collaboratori, spiega la delibera richiamando le ultime manovre, fanno parte a pieno titolo delle «spese di personale», che nei piccoli enti non devono superare (al netto degli adeguamenti contrattuali) quelle registrate nel 2004, come prevede lo stesso comma 562; i «vincoli assunzionali», però, sono un'altra cosa, e i collaboratori ne restano esclusi. Per questa ragione, i contratti di collaborazione possono prescindere dal numero di cessazioni intervenute nell'anno precedente: anche perché, aggiungono i magistrati contabili, altrimenti si determinerebbe un quadro «del tutto irragionevole». Approfondomenti online
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