Laddove la realizzazione di un’infrastruttura, sebbene di pubblica utilità, diminuisca il valore di una casa, è giusto risarcire i proprietari dell’abitazione che da tale opera sono danneggiati per via della conseguente perdita di valore dell’immobile. E gli aventi diritto all’indennizzo devono rivolgersi al Comune per il risarcimento.
Questo in sintesi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 13368 del 26maggio 2017). La sentenza fa riferimento alla legge n. 2359 risalente al 1865 e tuttora vigente. Sul tema, la legge stabilisce: “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”.
Ciò vale anche se l’opera realizzata è di utilità a tutti, ivi compresi i residenti “danneggiati”; è stata costruita secondo tutti i crismi relativi all’impatto ambientale, compreso l’inquinamento acustico; rientra nei piani comunali e il Comune si sia comportato in modo lecito nella costruzione. La legge prevede infatti una responsabilità per attività lecita mossa da una “finalità solidaristica che consiste nel ristorare il pregiudizio subito dal singolo cittadino per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità, addossandolo alla collettività”.
(SM)