SEZIONE: AMBIENTE, ENERGIA
NORMATIVE

Compostaggio di comunità: procedure più semplici

1 Marzo 2017
 

Con il compostaggio collettivo o di comunità, due o più utenze domestiche o non domestiche possono dare vita a un organismo collettivo - condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato - per conferire nella medesima struttura i propri rifiuti organici e usare il compost prodotto. Ora sono state semplificate le procedure autorizzative, secondo norme pubblicate sul decreto ministeriale n. 266/2016 in Gazzetta Ufficiale: entrano in vigore il 10 marzo ed evidenziano che basterà inviare al Comune di competenza un modulo (Allegato 1 al D.M.) con la segnalazione certificata di inizio attività, contenente il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio che sarà vincolante per le utenze dell’organismo collettivo, le uniche tenute a conferire i loro rifiuti organici nella struttura creata appositamente.

 

Sarà il Comune a dare comunicazione all'azienda che gestisce i rifiuti
Toccherà al Comune a darne comunicazione all’azienda che gestisce i rifiuti e sarà sempre il Comune a trasmettere agli organi competenti i dati ricevuti dal legale rappresentante dell’organismo collettivo sulle quantità dei rifiuti conferiti, sul compost prodotto, sugli scarti e sul compost che non rispetta le caratteristiche dettate dalla norma. Questi dati saranno utili non solo per calcolare la riduzione della tassa rifiuti ma anche per calcolare le percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani pubblicate ogni anno dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente).

 

A cosa serve il compostaggio di comunità
Il compostaggio di comunità era stato introdotto con la Legge n. 221/2015, sia per ridurre la produzione di rifiuti organici, e gli impatti sull’ambiente dovuti alla gestione dei rifiuti stessi, sia per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani. La stessa norma del 2015 ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006 aggiungendo all’art. 180 il comma 1 octies che affida “al Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità”.

 

Ulteriori semplificazioni per le quantità inferiori a 130 tonnellate annue
I criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate riguardano l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate  annue. Per le attività di capacità complessiva inferiore a una tonnellata, il decreto prevede una procedura ulteriormente semplificata (art. 10 e Allegato 1B). Sono invece esclusi dall’applicazione del decreto le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue.

 

(VV)

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