NORMATIVE

Incidenti con animali selvatici: la PA non risponde del danno

29 Novembre 2017
 

“La Regione (o la Provincia) è responsabile per i sinistri causati a persone o cose da animali selvatici, tuttavia l’azione volta al ristoro del danno ha natura risarcitoria e non dispensa il danneggiato dalla prova della colpa”. Con questa formula la Corte di Cassazione (con un’ordinanza depositata il 21 novembre 2017) ha rigettato il ricorso di un soggetto che si è visto rifiutare un indennizzo economico per i danni cagionati al proprio veicolo in seguito all’impatto con un cinghiale.

 

Quando la Pubblica Amministrazione paga
In sostanza, la pubblica amministrazione paga solo se è riconosciuto nei suoi confronti il concetto di colpa. In questo caso, il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica o il gestore o manutentore delle strade, non hanno l'obbligo di provvedere alla recinzione o segnalazione generalizzata dei perimetri boschivi né tantomeno l'obbligo di illuminazione notturna di strade lontane dai centri abitati. E spetta al danneggiato da fauna selvatica – ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile - l'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna. (VV)

Strategie Amministrative online,
periodico di informazione registrato
al Tribunale di Milano al n° 328/2002
in data 27 maggio 2002
ANCILAB © Copyright 2024 - P.Iva 12790690155