In sintesi, il Ministero afferma che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia relativa alle attività produttive. Il permesso di costruire è caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia. La nota afferma, inoltre, che la disciplina della Scia non si applica alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’art. 22, co. 4, del d.P.R. n. 380/2001 e s.m. non sono state toccate dall’entrata in vigore dell’art. 49 della legge n. 122/2010.
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